ACCESSO CIVICO CONCERNENTE DATI DOCUMENTI E INFORMAZIONI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA
L’articolo 5 del D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 :
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” ha introdotto il diritto di accesso civico, che riconosce a chiunque il diritto di accedere a dati e documenti senza necessità di dimostrare un interesse legittimo.
Successivamente, con l’approvazione del D.Lgs. n.97/2016, è possibile distinguere due forme di accesso civico:
SEMPLICE
GENERALIZZATO
L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo. Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5, ovvero del diritto a conoscere i dati, i documenti e le informazioni “pubblici” in quanto oggetto “di pubblicazione obbligatoria”. Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest’ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.
Per l’esercizio dell’accesso civico compilare il modulo allegato e inoltrarla al geometra Claudio Mangiagli, Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità, al seguente indirizzo email: trasparenza@geometrisr.it
ALLEGATO 1a – Schema della procedura proposta per la gestione delle segnalazioni (pdf)
MODULO RICHIESTA ACCESSO CIVICO (pdf)
ELENCO RICHIESTE ACCESSO CIVICO (pdf)